Legge contro blog e siti – Morte della rete italiana

20 ottobre 2007 – 11:33
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Lo scorso 12 ottobre è stato approvato al consiglio dei ministri una legge veramente OSCENA denominata LEVI – PRODI che è un disegno di legge complesso, 20 pagine, 35 articoli, che adesso comincia a seminare il panico in Rete. Chi ha un piccolo sito, perfino chi ha un blog personale vede all’orizzonte obblighi di registrazione, burocrazia, spese impreviste. Soprattutto teme sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.

riportiamo alcuni degli articoli di questa oscenità :

Art. 5
(Esercizio dell’attività  editoriale)

1. Per attività  editoriale si intende ogni attività  diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonchà© alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività  editoriale puಠessere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità  non lucrative.

 

Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)

1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività  editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per
l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a
tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già  acquisiti da parte
dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata
dall’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle
imprese tenuti all’iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante
modalità  analoghe a quelle già  adottate in attuazione del predetto
articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle
disposizioni già  contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.

Art. 7
(Attività  editoriale su internet)

1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
svolgono attività  editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
delle norme sulla responsabilità  connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività  editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
informazioni.

Attività  editoriale significa inventare e distribuire un “prodotto editoriale” anche senza guadagnarci. E prodotto editoriale è tutto: è l’informazione, ma è anche qualcosa che “forma” o “intrattiene” il destinatario (articolo 2). I mezzi di diffusione di questo prodotto sono sullo stesso piano, Web incluso.

Da quello che sta venendo fuori è praticamente una mossa CONTRO il sito di beppe grillo colpendo perಠtutta l’internet italiana

Speriamo di informare la gente di questa legge per farla CANCELLARE IMMEDIATAMENTE dato che con questa legge siti qualsiasi come questo o anche semplici blog personali CHIUDEREBBERO I BATTENTI teoricaemnte infatti praticamente si sposterebbero immediatamente su server stranieri per non rispondere alle leggi italiane ma questa cosa è complicata

Internet, quindi, entrerebbe a pieno titolo nell’orbita delle norme penali sulla stampa. Ne puಠconseguire che ogni sito, se tenuto all’iscrizione al ROC, debba anche dotarsi di una società  editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile. Ed entrambi, editore e direttore del sito, risponderebbero del reato di omesso controllo su contenuti diffamatori. Questo, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale

Per chi volesse il decreto legge è disponibile QUI oppure se volete discuterne con noi e magari trovare insieme una soluzione potete postare sul forum QUI