Legge contro blog e siti – Morte della rete italiana
20 ottobre 2007 – 11:33Lo scorso 12 ottobre è stato approvato al consiglio dei ministri una legge veramente OSCENA denominata LEVI – PRODI che è un disegno di legge complesso, 20 pagine, 35 articoli, che adesso comincia a seminare il panico in Rete. Chi ha un piccolo sito, perfino chi ha un blog personale vede all’orizzonte obblighi di registrazione, burocrazia, spese impreviste. Soprattutto teme sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.
riportiamo alcuni degli articoli di questa oscenità :
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e
distribuzione di prodotti editoriali, nonchà© alla relativa raccolta
pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale puಠessere svolto anche in
forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo
nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale
sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio
1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che
operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per
l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a
tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte
dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle
imprese tenuti all’iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante
modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto
articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle
disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47.
Art. 7
(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che
svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione
delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera
responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle
informazioni.
Attività editoriale significa inventare e distribuire un “prodotto editoriale” anche senza guadagnarci. E prodotto editoriale è tutto: è l’informazione, ma è anche qualcosa che “forma” o “intrattiene” il destinatario (articolo 2). I mezzi di diffusione di questo prodotto sono sullo stesso piano, Web incluso.
Da quello che sta venendo fuori è praticamente una mossa CONTRO il sito di beppe grillo colpendo perಠtutta l’internet italiana
Speriamo di informare la gente di questa legge per farla CANCELLARE IMMEDIATAMENTE dato che con questa legge siti qualsiasi come questo o anche semplici blog personali CHIUDEREBBERO I BATTENTI teoricaemnte infatti praticamente si sposterebbero immediatamente su server stranieri per non rispondere alle leggi italiane ma questa cosa è complicata
Internet, quindi, entrerebbe a pieno titolo nell’orbita delle norme penali sulla stampa. Ne puಠconseguire che ogni sito, se tenuto all’iscrizione al ROC, debba anche dotarsi di una società editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile. Ed entrambi, editore e direttore del sito, risponderebbero del reato di omesso controllo su contenuti diffamatori. Questo, ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale
Per chi volesse il decreto legge è disponibile QUI oppure se volete discuterne con noi e magari trovare insieme una soluzione potete postare sul forum QUI

One Response to “Legge contro blog e siti – Morte della rete italiana”
< ![CDATA[su http://www.asromaultras.it/updates.htm (sito di un tifoso romanista che di professione fa l’AVVOCATO) c’è un interessante spazio dedicato a questo disegno di legge, finisce così:
Il disegno di legge in questione, quindi, potrebbe trovar posto, indifferentemente, in Birmania o nel Cile di vent’anni fa.
Uno Stato per essere totalitario non deve avere necessariamente un feroce dittatore. Puಠanche avere una Casta che – con il sorriso sulle labbra – spegne le libertà senza farlo sapere, in modo che parlino solo canali ufficiali o, comunque, controllati.
Questa è la deriva autoritaria che, sottilmente, si sta introducendo in questo Paese, nell’apparente libertà che ci circonda: liberi di fare qualsiasi cosa, ma non di esprimere le proprie opinioni.
Si è iniziato dagli stadi, si sta finendo nel web.
Per gli stadi hanno fatto la legge antiviolenza e hanno dato tutto il potere all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Per l’editoria, fanno la legge “webkiller” e daranno tutto il potere all’Autorità per le Comunicazioni.
che dire, sono perfettamente d’accordo.
è un’altra crepa nella democrazia, e un altro passo verso il totalitarismo]]>
By on ott 20, 2007